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CASSAZIONE: Il consenso informato è sempre scritto

CASSAZIONE: Il consenso informato è sempre scritto

(Il Sole 24 Ore 21 OTT)- Il consenso informato deve essere scritto. La Cassazione,conlasentenza19212,sièper la prima volta espressa sulla necessità che il consenso informato sia prestato per iscritto e sull'insufficienza di eventuali consensi verbali.
Il caso riguardava un intervento chirurgico eseguito per errore su un arto sano: una paziente straniera, che a causa di un incidente sugli sci aveva riportato una rottura di un legamento, si è risvegliata dall'anestesia con entrambe le ginocchia operate. Ciò ha di per sé avuto evidenti conseguenze dannose, in termini di aggravio del decorso post operatorio, a causa di una prolungata impossibilità di deambulazione.

Nei primi gradi di giudizio la domanda di risarcimento era stata rigettata. Secondo i giudici di merito l'intervento al ginocchio sano sarebbe stato autorizzato a parole dalla paziente, quando in realtà costei nemmeno avrebbe potuto capire cosa le veniva spiegato sulla necessità di operare anche l'altro ginocchio, poiché non capiva l'italiano. Tanto che il consenso informato (l'unicovalido, ossia quello scritto), era stato reso in lingua inglese, in cui peraltro la formula utilizzata (al singolare) lasciava pochi dubbi sul convincimento di sottoporsi all'operazione ad un solo ginocchio.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ribadisce come l'obbligo del consenso informato in capo almedico costituiscaunaprestazione diversa da quella dell'intervento medico.
Ma la novità della sentenza si ha in punto di onere della prova, e precisamente sull'applicabilità al consenso informato del divieto di prova testimoniale previsto dall'articolo 2722 del Cc (ai sensi del quale «La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea»): la Corte d' appello aveva ritenuto che tale norma non si applicasse al caso in esame, in quanto il termine «documento» avrebbe dovuto intendersi come riferito al documento «contrattuale» e non riguarderebbe il consenso informato.Il consenso informato infatti non avrebbe la natura di una convenzione tra le parti, consistendo in una dichiarazione di scienza non negoziale. Pertanto, la prova testimoniale, resa da un medico della stessa équipe, sarebbe stata idonea a superare quanto emergeva dal documento scritto. Invece,laSuprema corte ha stabilito che un eventuale consenso orale non vale come consenso informato.
Quindi un intervento diverso da quello convenuto sarebbe un atto in corpore vili, che esporrebbe peraltro a responsabilità anche penali.
La confutazione di quanto assunto dalle corti di merito appare meritevole di sviluppi e riflessioni ulteriori, che già sembrano delinearsi come corollari interpretativi, nel senso di precisare definitivamente la natura negoziale o contrattuale del consenso informato (e non solo al fine dell'applicabilità dell'articolo 2722 del CO, nonché la natura "normativa" del codice deontologico, che già prevede la necessità che il consenso informato sia reso in forma scritta quando «si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona».

Fonte: http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/10555-cassazione-il-consenso-informato-%C3%A8-sempre-scritto