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Riconosciuto il nesso tra la sindrome cerebellare secondaria e alcuni tipi di vaccinazioni

Riconosciuto il nesso tra la sindrome cerebellare secondaria e alcuni tipi di vaccinazioni

L’avvocato Vincenza Matacera ottiene una vittoria che non ha precedenti in Italia e ottiene il riconoscimento dell’indennizzo dal Ministero della Salute per conto di una bimba e della sua famiglia

Per la prima volta in Italia è stato accolto un ricorso per il riconoscimento del nesso eziologico tra la “sindrome cerebellare secondaria” e la vaccinazione per morbillo, orecchioni e rosolia. E questo riconoscimento è arrivato direttamente dal ministero della Salute che ha accolto il ricorso dell’avvocato catanzarese Vincenza Matacera, presentato per tutelare i diritti di una famiglia e della loro piccolina che avrà diritto all’indennizzo previsto.

Il ricorso, presentato dal legale della famiglia si basava sull’assunto che “Il giudizio medico legale espresso con verbale è errato nella parte in cui afferma che “… non si ravvisa un chiaro nesso clinico, temporale e cronologico tra la somministrazione di vaccino e l’insorgenza della patologia neuropsichiatrica (Sindrome cerebellare secondaria ad atrofia, ritardo psico – motorio in soggetto con pregresse crisi tonico cloniche generalizzate”), e comunque non esiste documentazione scientifica per cui la stessa possa insorgere a seguito di somministrazione da vaccino” Il verbale – continua l’avvocato Matacera – è, invece, corretto nella parte in cui dichiara che “… è verosimile ammettere un nesso causale tra la somministrazione del vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia) e l’infermità del giudizio diagnostico (“Pregressa febbre e congiuntivite da verosimile razione a vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia), di cui in atto non reliquati invalidanti)”.

Passando al merito del ricorso l’avvocato ha premesso un breve ,excursus medico-clinico a cui è stata sottoposta la piccola F. subito dopo le vaccinazioni.

“Il 5 luglio 2009 alle ore 13,40, F. veniva ricoverata presso la U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Soverato (CZ), e dimessa alle ore 16 dello stesso giorno con diagnosi di: “Febbre da molto probabile reazione vaccinale a trivalente morbillo, parotite rosolia. Congiuntivite”.

Dal 16 agosto al 27 agosto la piccola F. è stata ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per: “Ipoplasia cerebellare con dilatazione del IV ventricolo e della cisterna magna; convulsioni subentranti”. Dalla relazione di dimissioni risulta: “… la piccola ci viene trasferita dall’ospedale di Soverato dove era ricoverata per la comparsa di crisi convulsiva generalizzata che si ripeteva dopo il ricovero; nei giorni precedenti la piccola aveva presentato vomito e diarrea con modico rialzo termico. Le crisi si presentavano però in assenza di febbre. All’ingresso la piccola si presentava febbrile; stato soporoso; riflessi OT ipereccitabili, difficoltà a mantenere la posizione seduta con netto tentennamento del capo con brevi e rapidi movimenti di correzione della posizione del tronco; ipotonia muscolare generalizzata; strabismo occhio destro; assenti segni meningei; nella norma i parametri vitali. A settembre F. viene ricoverata presso la Divisione di Neuropsichiatria infantile dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano per: “Recente stato di male convulsivo – ritardo motorio – ipoplasia cerebellare”, da dove sarà dimessa qualche giorno dopo con la diagnosi principale di: Encefalite post vaccinica” e di: “Disturbi misti dello sviluppo”.

Tra ottobre 2009 e gennaio 2010 l’Unità operativa di Medicina Legale – Ufficio Invalidi Civili ha riconosciuto, con invalidità al gennaio 2013, i benefici della legge 104 per: “ritardo psicomotorio associato a sindrome cerebellare in sogg. Con pregresse crisi tonico cloniche generalizzate ipoplasia cerebellare.”

Nonostante la corposa documentazione medica a supporto della tesi che la bambina potesse riportare danni permanenti, la commissione di Messina ha ritenuto, erroneamente, di non riconoscere l’indennizzo di cui alla L. 210/92, sostenendo: “che sulla scorta della documentazione presente in atti ad alla luce delle attuali conoscenze scientifiche questa Commissione non è in grado di potersi esprimere favorevolmente sul riconoscimento del nesso causale tra le vaccinazioni effettuate e l’insorgenza della patologia al punto 2 del giudizio diagnostico (“Sindrome cerebellare secondaria ad atrofia, ritardo psico – motorio in soggetto con pregresse crisi tonico cloniche generalizzate”)”. Questo giudizio, secondo l’avvocato Matacera, era errato.

E il tempo ha dato ragione al legale che ha così motivato il ricorso. “Per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992 è necessaria la contemporanea presenza di tre presupposti: a) l’esistenza di un nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la menomazione irreversibile dell’ integrità psicofisica; b) l’ascrivibilità della lesione a una delle categorie di cui, alla tab. A annessa al T.U. approvato con DPR 915/78 come sostituita dalla tab. A allegata al DPR 834/81; c) la presentazione dell’istanza di indennizzo nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno. Tutti e tre questi elementi sono presenti nel caso di specie. Nel caso in esame non è contestata la sussistenza dell’infermità che affligge la piccola F., né la sua natura e ascrivibilità (secondo il criterio analogico e di equivalenza) alla 1a categoria della Tabella A allegata al DPR 834/8l e neppure la tempestiva presentazione della domanda in via amministrativa. La materia del contendere si incentra sulla sussistenza o meno del nesso di causalità (o con causalità) fra l’infermità e la vaccinazione somministrata Anche nel caso in cui la dedotta menomazione permanente della integrità psicofisica fosse riconducibile soltanto alla vaccinazione non obbligatoria (MPR) ciò non è ostativo al riconoscimento dell’indennizzo richiesto. Vanno, infatti, qui richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 27/1998 e 423/2000 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artic. 2 e 32 della Cost, l’art. 1 comma 1 L. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che erano stati sottoposti vaccinazioni non obbligatorie antipoliomelitica e antiepatite B a seguito delle campagne legalmente promosse dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni. Vaccinazioni queste ultime quindi, che al pari della vaccinazione trivalente MPR, erano state fortemente incentivate dallo Stato, pur non impedendole come obbligo giuridico: non essendo costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Costituzione., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative, non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista dell’anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società”.

“Inoltre – sempre secondo l’avvocato Matacera – si deve tener conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti. E’ di esperienza comune, infine, come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un’unica causa nella determinazione di una patologia, accade molto più spesso che il danno sia provocato dal verificarsi di una serie di concause, in altre parole nella eziologia delle malattie i fattori sono spesso plurimi”

Vincenza Matacera ha dunque ritenuto che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una “ragionevole probabilità” unitamente alla mancanza di prova di altre (con)cause determinanti.

“Nel caso in esame, – secondo l’avvocato – dalla storia clinica della piccola e sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti, la C.M.O. di Messina avrebbe dovuto elaborare un giudizio favorevole al riconoscimento dell’indennizzo richiesto e, dunque in favore della sussistenza del nesso causale fra l’infermità e le vaccinazioni somministratele. La malattia infatti si è manifestata, con comparsa della perdita di equilibrio e ciò in una situazione antecedente di pieno benessere. Infine, non sono stati individuati altri fattori causali che possano aver giocato un ruolo nella genesi della malattia come risulta da tutte le analisi, anche genetiche, effettuate sulla bimba e sui suoi genitori. Il quadro clinico si è poi aggravato in seguito alla somministrazione vaccinale del 26 giugno 2009. In ultimo, vi è da rilevare che il vaccino esavalente somministrato alla piccola F. non indicava la data di scadenza come si può notare dai talloncini del farmaco applicati sul libretto delle vaccinazioni. Ciò è alquanto strano e, soprattutto non legale perché il periodo di validità ne garantisce la sicurezza e l’efficacia di impiego”.

Una vittoria, quella ottenuta dall’avvocato Matacera, che non risolverà i problemi della piccola, ma servirà ad aprire un nuovo fronte rispetto all’utilizzo dei vaccini. Quanto meno da oggi bisognerà fermarsi un attimo e approfondire, capire, prima di agire.

Giulia Zampina


Fonte: http://www.catanzaroinforma.it/index.php/164869-riconosciuto-il-nesso-tra-la-sindrome-cerebellare-secondaria-e-alcuni-tipi-di-vaccinazioni.html