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Storace chiede la regolamentazione degli operatori non medici e della medicina complementare e alternativa

PRESENTATA L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. ADESSO LA BONINO DOVRA' RISPONDERE

Il 14 novembre 2007 il Senatore Francesco Storace ha chiesto al Ministro per le Politiche Europee se non ritenga di sollecitare la regolamentazione
degli operatori non medici come avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea.

In merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione - che va nella direzione opposta a quanto si legifera nel resto di Europa in tema di operatori delle discipline naturali -, alcuni naturopati hanno chiesto a deputati e senatori di varie formazionipolitiche di formalizzare
un'interrogazione parlamentare.

Il Senatore Storace, del Gruppo Misto - La Destra, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro per le Politiche Europee Emma Bonino, in cui chiede:

- se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare un'effettiva attuazione di una regolamentazione degli operatori non medici adeguatamente formati secondo gli standard europei, in armonia con le linee guida e le leggi in vigore negli altri Paesi dell'Unione europea;

- se non ritenga di assumere iniziative atte a correggere gli effetti della predetta sentenza della Corte di cassazione, penalizzante e
lesiva nei confronti di altre figure operanti in Italia e legalmente riconosciute nel territorio comunitario;

- se ritenga opportuno attivarsi per definire in tempi brevi un apposito accordo presso il Consiglio dei ministri per permettere a tutti gli interessati che ne abbiano i requisiti di svolgere la propria attività di naturopata (naturopath, heilpraktiker, naturopatas), come previsto da molte leggi regionali, dalla Costituzione, dal diritto di stabilimento in base alle leggi in vigore nei Paesi partner europei.

Al Senatore Storace vanno i complimenti di tutti i naturopati, che attendono con ansia la risposta del Ministro Bonino.

L'INTERROGAZIONE SCRITTA:

ATTO SENATO INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03048 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 15Seduta di annuncio: 252 del 14/11/2007 Firmatari Primo firmatario: STORACE FRANCESCO Gruppo: MISTO-LA DESTRAData firma: 14/11/2007 Destinatari Ministero destinatario: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE EUROPEE Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE EUROPEE delegato in data 14/11/2007 Stato iter: IN CORSO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03048 presentata da FRANCESCO STORACE mercoledì 14 novembre 2007 nella seduta n.252


STORACE - Al Ministro per le
politiche europee - Premesso che:

la Risoluzione di Lannoye del 1999 ha invitato gli Stati membri a legiferare in tema di discipline complementari in ambito europeo, per consentire al cittadino comunitario l'esercizio delle CAM (complementary and alternative medicines) in tutti gli Stati membri, in modo di evitare disparità di trattamento in seno agli Stati dell'Unione europea;

la recente direttiva 2005/36/CE, tende ad armonizzare le qualifiche professionali nel territorio comunitario, sia quelle ordinistiche che quelle
costituite in forma associativa sulla falsariga del sistema anglosassone;

la recente direttiva Bolkestein liberalizza i servizi in Europa, servizi intesi anche come professioni;

secondo il decreto legislativo di recepimento delle direttiva comunitaria 36 del 2005 presentato dal Ministro per le politiche europee e recentemente approvato, in fase preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 27 luglio 2007 "le associazioni professionali non regolamentate e gli ordini verranno consultati dalle autorità ministeriali competenti per la definizione dei criteri formativi per codificare le qualifiche
professionali in sede europea";

in molte nazioni europee l'esercizio delle CAM è consentito agli operatori non medici adeguatamente preparati (legge tedesca sugli heilpraktiker o naturopati del 1939, legge olandese del 1999, legge del Portogallo del 2003, legge della Catalogna del 2007, legge della Danimarca del 2004, legge della Norvegia del 2003, diritto consuetudinario del Regno Unito, legge del Belgio del 2000, legge dell'Ungheria del 1997);la maggioranza degli Stati comunitari ha legiferato in tema di CAM, relegando tali discipline in un comparto diverso, definendole diverse per"filosofia" e "metodi" da quelli della medicina accademica;

l'omeopatia, disciplina empirica e non scientifica, è esercitata con liceità in tutta Europa dagli operatori non medici;

l'omeopatia e tutte le discipline complementari non sono considerate appannaggio medico da parte della comunità scientifica internazionale, dal Comitato di Bioetica, eccetera, in quanto sfuggono alle prove della evidence based medicine;

la circolare a firma del Ministro della salute del 3 ottobre 2006 per l'area di applicazione del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, più noto come "decreto-legge Bersani", precisava cheanche i prodotti omeopatici possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dall'art. 5 del suddetto decreto, cioè essenzialmente nei supermercati;
oltre la settima diluizione omeopatica non vi è traccia di nessuna molecola chimica nel composto, e, quindi, nessuna comprovata efficacia scientifica (secondo autorevoli riviste scientifiche quali "Lancet", eccetera);

la quasi totalità delle CAM nell'Unione europea (ad esclusione della chiropratica, professione sanitaria regolarmente riconosciuta in
Europa ed esercitata da operatori laureati non medici) si discosta dalla medicina ufficiale, definendosi complementare, perché basata su concetti filosofici ed epistemologici quali "forzavitale", "energia vitale", "autoguarigione", estranei alla medicina accademica scientifica;

la sentenza della Corte di giustizia (VI Sezione) 29 aprile 2004 (1), «Ricorso per inadempimento - artt. 30 e 36 Trattato
CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) - direttiva 65/65/CEE - Preparati alimentari contenenti un tenore di vitamine
superiore al triplo della dose giornaliera raccomandata - Preparati legalmente immessi in commercio come integratori alimentari nello
Stato membro di esportazione - Preparati classificati come medicinali nello Stato membro di importazione - Nozione di "medicinale" -Ostacolo - Giustificazione - Salute - Proporzionalità - Ricevibilità della domanda», decise che eccezioni al libero commercio sono giustificabili solo nel caso che le autorità sanitarie di uno Stato membro ravvisino in un prodotto dei pericoli e agiscano per proteggere la pubblica salute. Il limite generalizzato del 300 % delle quantità raccomandate di vitamine come metro di riferimento fu ritenuto illegale dalla Corte, e la Germania fu condannata al pagamento delle spese del processo. Ciò per ricordare come nel caso dell'omeopatia, ove la molecola chimica è assente, non si ravvisano pericoli per la salute pubblica;

nulla di tutto ciò è stato preso in considerazione dal Governo, e solo alcune Regioni quali Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto hanno legiferato a favore delle discipline complementari e dei relativi operatori non medici adeguatamente formati, con tutti gli ostacoli dovuti all'art. 117 della Costituzione;molti operatori non medici adeguatamente
formati (osteopati, naturopati, chiropratici) non si vedono riconosciuta ad oggi la propria professionalità e competenza, ostacolata dalle lobby (mediche, eccetera), impedendo loro di continuare a lavorare nonostante diverse sentenze abbiano chiarito che esse non rientrano nelle competenze e prerogative di figure già riconosciute, e quindi sono libere di essere esercitate;

i suddetti operatori svolgono corsi in modo serio, studiando per diversi anni sia le materie scientifiche di base, sia quelle di competenza propria secondo gli standard europei; i suddetti operatori non svolgono diagnosi nosologica né cura di malattie, prerogativa dei laureati in medicina e chirurgia, occupandosi invece di prevenzione, promozione ed educazione della salute e benessere della persona (valutazioni energetiche, costituzionali, di terreno, di riequilibrio della persona inteso in senso globale, e non clinico);
con la sentenza n. 34200 della Corte di cassazione è stata esclusa la possibilità di libero esercizio a tali operatori (contravvenendo alle recenti direttive),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare un'effettiva attuazione di una regolamentazione degli operatori non medici adeguatamente formati secondo gli standard europei, in armonia con le linee guida e le leggi in vigore negli altri Paesi dell'Unione europea;se non ritenga di assumere iniziative atte a correggere gli effetti della predetta sentenza della Corte dicassazione, penalizzante e lesiva nei confronti di altre figure operanti in Italia e legalmente riconosciute nel territorio comunitario;

se ritenga opportuno attivarsi per definire in tempi brevi un apposito accordo presso il Consiglio dei ministri per permettere a tutti gli interessati che ne abbiano i requisiti di svolgere la propria attività di naturopata (naturopath, heilpraktiker, naturopatas), come previsto da molte leggi regionali, dalla Costituzione, dal diritto di stabilimento in base alle leggi in vigore nei Paesi partner europei.
(4-03048)