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Cura Di Bella: fornitura gratuita dei farmaci e rimborso delle spese mediche

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Cura Di Bella: fornitura gratuita dei farmaci e rimborso delle spese mediche
Cassazione , SS.UU. civili, ordinanza 24.06.2005 n° 13548

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, una paziente affetta da un adenocarcinoma con metastasi, curata secondo il "protocollo Di Bella", aveva ottenuto in via d'urgenza un ordine giudiziale, indirizzato all'Azienda sanitaria locale competente, di fornitura gratuita dei farmaci.
La paziente stessa, tuttavia, aveva dovuto anticipare una somma per la cura e, pertanto, chiedeva che il Tribunale confermasse il provvedimento d'urgenza e condannasse la detta Azienda sanitaria al rimborso di quanto già speso.


Nella lite, la giurisdizione diventa oggetto di contrasto tra le parti che porta ad una statuizione delle Sezioni Unite: l'azione con la quale un paziente richiede in via d'urgenza il rimborso delle spese sostenute per sottoporsi ad una terapia farmacologica, è devoluta al Giudice Ordinario, ai sensi degli artt. 2 e 4 l. 2248/1865 all. E (Cassazione, SS.UU. , 5297/1997, 837/1999, 194/2001, 10965/2001 e 10964/2001).
Il Collegio, nell’occasione, precisa che alla soluzione data non osta l’art. 33 d.lgs. 80/1998, modificato dall'art. 7, lett. a), l. 205/2000, poiché lo stesso deve essere letto in chiave costituzionale a seguito dell’intervento della Consulta con la celebre sentenza n. 204/2004 che ha dichiarato in parte illegittimi gli artt. 33 e 7 citati.
Si versa, infatti, in situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritto alla salute, il quale si configura come diritto soggettivo perfetto, (Corte cost. sentenze 267/1998, 992/1998; cfr. recentemente Corte cost., 18/07/2003, n.253).

Alla stregua di tale principio, specularmente, anche le controversie relative all'annullamento del diniego regionale di autorizzazione a cure sanitarie rientrano nella giurisdizione del G.O. , (così T.A.R. Abruzzo Pescara, 24/07/2003, n.645; T.A.R. Piemonte, sez. II, 12/07/2003, n.1085).
In realtà, la lettura della salute in chiave di diritto soggettivo primario e fondamentale, aveva portato alla medesima soluzione odierna ancor prima dell’intervento ricordato della Corte Costituzionale.
Si chiariva, infatti, che l'art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, dovesse essere interpretato nel senso da far rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'assistenza sanitaria alle comunità, convivenze, istituzioni, mentre per i rapporti di utenza individuale (assistenza alle singole persone) ricorresse la regola antica del riparto di giurisdizione a seconda che si tratti di diritto soggettivo o interesse legittimo, con la conseguenza che dovessero rientrare certamente nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al diritto costituzionale alla salute (nella specie, rimborso di spese mediche sostenute all'estero in condizioni di urgenza), (Trib. Milano, 31/03/2003 in Lavoro nella Giur., 2003, 1077; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 18/03/2003, n.246).

Quanto al ruolo della P.A. , nei casi, come quello in esame, difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio è insuscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, infatti, solo “un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta” dal paziente, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, “non essendo espressione di un potere di supremazia della p.a., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute”, (Cass. civ., sez. un., 08/08/2001, n.10963 in Mass. Giur. It., 2001).

L’orientamento espresso dalla nostra giurisprudenza, in ordine al diritto alla salute, si conforma anche al vigente diritto comunitario che rinviene nella tutela della salute stessa, un presupposto indefettibile delle legislazioni degli Stati membri, (Corte giustizia comunità Europee, 31/05/1979, n.182; obiter dicta: Corte giustizia comunità Europee, 11/05/1989, n.25/88; Corte giustizia comunità Europee, 13/03/2001, n.379; Corte giustizia comunità Europee, 23/05/2000, n.209).

(Altalex, 28 giugno 2005. Nota di Giuseppe Buffone
http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=235

Corte di cassazione Sezioni unite civili Ordinanza 24 giugno 2005, n. 13548

Ritenuto che con ricorso del 1° dicembre 2000 al tribunale di Melfi P.M. esponeva di essere affetta da un adenocarcinoma con metastasi e di essere stata curata secondo il "protocollo Di Bella", che comportava una spesa superiore alle proprie capacità economiche, onde aveva ottenuto in via d'urgenza un ordine giudiziale, indirizzato all'Azienda sanitaria locale n. 1 di Venosa, di fornitura gratuita dei farmaci;

che pertanto ella, avendo anticipato una somma per la cura, chiedeva che il Tribunale confermasse il provvedimento d'urgenza e condannasse la detta Azienda sanitaria al rimborso di quanto già speso; che la convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria; che la M. chiedeva il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.; che l'Azienda controricorreva; che il P.M. chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; che la causa veniva rinviata a nuovo ruolo prima con ordinanza dell'8 novembre 2002 al fine di acquisire dall'Ufficio del massimario una relazione sulla controversa interpretazione dell'art. 33 d.lgs. 80/1998 e poi con ordinanza dell'11 settembre 2003 in attesa che sulla legittimità costituzionale della stessa disposizione si pronunciasse la Corte costituzionale, già investita della questione.

Considerato che con unico motivo la ricorrente, rilevando trattarsi di diritto soggettivo perfetto, quale il diritto alla salute, sostiene appartenere la lite alla giurisdizione ordinaria; che il motivo è fondato; che la situazione soggettiva dedotta in giudizio dev'essere qualificata come diritto soggettivo, e non come interesse legittimo, alla stregua della costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, secondo cui la P.A. è titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenza sanitarie di chi chieda una prestazione del servizio nazionale sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il richiedente deduca una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale diritto alla salute;

che pertanto in tal caso, riscontrabile nella concreta fattispecie, la pretesa dev'essere fatta valere davanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 e 4 l. 2248/1865 all. E (Cassazione, Sezioni unite, 5297/1997, 837/1999, 194/2001, 10965/2001 e 10964/2001);

che tale giurisprudenza trova riscontro anche in pronunce della Corte costituzionale (sentenze 267/1998, 992/1998);

che a questa soluzione dell'attuale questione non osta il citato art. 33 d.lgs. 80/1998, modificato dall'art. 7, lett. a), l. 205/2000, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed in particolare quelle riguardanti le prestazioni, anche patrimoniali, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

che infatti con sentenza 204/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimi gli artt. 33 e 7 ora detti, con la conseguenza che sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le controversie "relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 241/1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore";

che l'attuale controversia non rientra in alcuna di queste previsioni di giurisdizione esclusiva né - trattandosi, come s'è detto, di diritto soggettivo perfetto - nella giurisdizione amministrativa di legittimità (cfr. Cassazione, 23645/2004, 598/2005);

che le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate poiché la giurisdizione è stata regolata sulla base della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le  spese



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